Accesso ai dati delle cave: il Consiglio di Stato tutela le imprese del lapideo

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Il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore delle imprese del settore lapideo, ribaltando la decisione del Tar regionale e respingendo il ricorso di Legambiente sull’accesso ai dati produttivi delle singole cave. Con una sentenza molto attesa dal comparto, i giudici hanno stabilito che l’associazione ambientalista non ha diritto a ottenere informazioni dettagliate che consentano di collegare ogni cava e ogni azienda ai quantitativi e alle tipologie di materiale estratto negli ultimi anni.

La vicenda ha origine nel 2024, quando Legambiente aveva presentato al Comune una richiesta di accesso agli atti per conoscere, per ciascuna cava e impresa, i volumi di marmo estratti nel periodo compreso tra il 2005 e il 2023. Dopo aver consultato le aziende interessate, l’amministrazione comunale aveva però autorizzato solo un accesso parziale, fornendo dati aggregati sulle quantità complessivamente estratte, senza indicare nel dettaglio le singole cave o gli operatori coinvolti.

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Ritenendo insufficiente questa risposta, Legambiente aveva deciso di ricorrere al Tar della Toscana, che nell’aprile 2025 aveva accolto il ricorso, ordinando al Comune di consegnare tutti i dati richiesti. A quel punto diverse società del lapideo, ritenendo lesi i propri interessi economici e commerciali, avevano presentato appello al Consiglio di Stato.

Secondo le imprese, rendere pubblici i dati di produzione delle singole cave avrebbe significato “scoprire le carte” alla concorrenza, rivelando informazioni estremamente sensibili sulle tipologie e sulle quantità di materiale disponibili. Un aspetto particolarmente delicato in un mercato come quello del marmo, caratterizzato da una forte competitività e da equilibri commerciali spesso legati alla disponibilità di materiali specifici.

Il Consiglio di Stato ha accolto queste argomentazioni, chiarendo che l’accesso alle informazioni ambientali rappresenta sì un diritto fondamentale, ma non può spingersi fino a compromettere la riservatezza commerciale delle imprese. Nella sentenza si precisa che conoscere i quantitativi complessivi estratti in un determinato territorio costituisce effettivamente un’informazione ambientale; tuttavia, associare tali dati alle singole cave e aziende consentirebbe di ricostruire la capacità produttiva e l’organizzazione economica degli operatori, entrando in un ambito tutelato dalla normativa sulla riservatezza.

Per il controllo dell’impatto ambientale, sottolineano i giudici, risultano sufficienti le informazioni aggregate già fornite dal Comune, che permettono di verificare il rispetto dei limiti complessivi fissati dagli strumenti di pianificazione comunale. Il Consiglio di Stato evidenzia inoltre come la richiesta di Legambiente sia stata considerata eccessiva e non compatibile con le finalità delle norme sull’accesso agli atti, motivo per cui la sentenza del Tar è stata integralmente riformata.

La decisione è destinata con ogni probabilità a fare scuola. In un settore come quello del marmo, dove la concorrenza è elevata e la disponibilità di determinate varietà di materiale può incidere in modo decisivo sul successo commerciale di un’azienda, la tutela dei dati produttivi è stata ritenuta cruciale. Allo stesso tempo, la sentenza ribadisce che la trasparenza ambientale resta un principio imprescindibile, purché non si trasformi in uno strumento capace di compromettere la competitività delle imprese.

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