La Corte Costituzionale dichiara illegittime le norme della Toscana sull’obbligo di filiera corta nel marmo di Carrara

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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale della Toscana (Legge n. 52 del 21 agosto 2025), che imponevano alle aziende estrattive l’obbligo di lavorazione in loco di almeno il 50% del marmo estratto nel comprensorio delle Alpi Apuane e della Versilia.

La sentenza della Consulta annulla il tentativo della Regione di introdurre i vincoli della cosiddetta “filiera corta” nel settore dei materiali lapidei di Carrara, accogliendo i ricorsi presentati dalle associazioni industriali e dal governo centrale di Roma.

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Il Ragionamento Giuridico della Sentenza

La Corte Costituzionale ha motivato l’annullamento delle norme basandosi su tre pilastri fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano:

  • Competenza sulla Concorrenza: La tutela e la regolazione della concorrenza spettano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato centrale e non possono essere modificate dalle amministrazioni regionali.

  • Libera Circolazione delle Merci (Articolo 120 della Costituzione): I giudici hanno stabilito che l’obbligo di lavorazione locale costituisce una barriera alla libera circolazione delle merci tra le regioni italiane, configurando un vantaggio per le imprese locali a scapito delle altre.

  • Libertà di Iniziativa Economica (Articolo 41 della Costituzione): L’imposizione di quote di lavorazione è stata ritenuta lesiva del diritto delle imprese di determinare liberamente la propria organizzazione produttiva e logistica in base alle dinamiche di mercato.

Il Contesto Storico della Vicenda

La gestione della filiera del marmo di Carrara è da anni al centro di discussioni e contenziosi legali che vedono contrapposti enti locali, sindacati e aziende del settore estrattivo.

1. La Dimensione Economica della Lavorazione

La Regione Toscana e le istituzioni locali avevano evidenziato come una quota rilevante dei blocchi estratti venisse esportata direttamente all’estero senza subire alcuna trasformazione (taglio in lastre, lucidatura, ecc.) sul territorio. Secondo i promotori della norma, la legge aveva l’obiettivo di trattenere il valore aggiunto economico e l’occupazione all’interno dei laboratori e delle segherie della provincia di Massa-Carrara.

2. La Posizione delle Aziende Lapidee

Dal canto loro, i produttori e le associazioni di categoria hanno sempre sostenuto che il mercato del marmo è globale e richiede flessibilità. Secondo la parte industriale, tali vincoli avrebbero ridotto la competitività del materiale italiano rispetto ai concorrenti internazionali, creando ostacoli ai contratti commerciali già in essere.

3. L’Iter Giudiziario

Successivamente all’approvazione della legge nel 2025, le aziende del settore hanno presentato nove ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana. Parallelamente, il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge per motivi di legittimità costituzionale. Il tribunale amministrativo ha quindi rimesso la questione alla Corte Costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza di annullamento.

Prospettive Future

A seguito di questa pronuncia, il commercio e la movimentazione del marmo di Carrara continueranno a essere regolati esclusivamente dalle leggi del libero mercato e della concorrenza. Le autorità locali stanno ora valutando misure alternative per incentivare l’industria della lavorazione locale, che risultino compatibili con il quadro costituzionale nazionale.

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